Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

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Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata alla Transizione 5.0 specificando che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

Viene evidenzaito che l’aggiornamento riguarda:

  • L’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • La pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • La pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • La pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • La revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • La modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

1) Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

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La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. 

Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.

In particolare, veniva domandato in che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?
La replica chiarisce che il miglioramento dell’eicienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

  • a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
    • la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
    •  la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
    •  la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
    •  utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità,
      anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
  • b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
  • c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di eicienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

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