Decreto Milleproroghe: le novità della conversione in Legge

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, la L. 15/2025 di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024). Diverse sono le novità inserite in sede di conversione. Cosa cambia?

Rottamazione delle cartelle (art. 3-bis c. 1 e 2)

La prima novità riguarda la riapertura dell’orizzonte temporale, per coloro che ne siano decaduti, della procedura di definizione agevolata dei ruoli. Il beneficio interessato da tale intervento, meglio conosciuto come “Rottamazione-quater”, prevede il pagamento agevolato di tutti i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, consentendo ai contribuenti di saldare il proprio debito con il Fisco con modalità di favore. In sede di conversione in legge del DL Milleproroghe, è stata prevista la riammissione al beneficio di coloro che, al 31 dicembre 2024, ne siano decaduti per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate.

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A tal fine, i debitori interessati dovranno presentare, entro il 30 aprile 2025, una dichiarazione di riammissione relativa ai medesimi carichi definiti in precedenza. I pagamenti potranno essere effettuati, alternativamente, in un’unica soluzione (entro il 30 aprile di quest’anno) o essere dilazionati nel tempo: ferma restando la possibilità di scegliere il numero delle rate mediante le quali procedere con i versamenti, bisognerà tenere presente che le stesse non potranno essere in misura superiore a dieci pagamenti consecutivi di pari ammontare. Le scadenze, per le prime due rate, sono state fissate al 31 luglio e al 30 novembre 2025. Da considerare, inoltre, gli interessi moratori del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023, che dovranno essere corrisposti per beneficiare della menzionata riapertura. 

Dichiarazioni d’imposta (art. 3-bis c. 3-5)

Ulteriori proroghe concernono la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni d’imposta. Nello specifico, sono modificati (con uno slittamento dal 28 febbraio al 17 marzo 2025) i termini che l’Agenzia delle Entrate dovrà rispettare ai fini dell’approvazione e della messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

La presentazione da parte dei contribuenti delle summenzionate dichiarazioni, specularmente, subisce uno slittamento di quindici giorni: la data a partire dalla quale saranno aperti i canali per la trasmissione, infatti, per quest’anno, potrebbe esser spostata dal 15 al 30 aprile. Quest’ultima giornata dovrà essere tenuta presente anche come termine per la pubblicazione dei programmi informatici finalizzati alla trasmissione degli elementi rilevanti rispetto agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA). 

Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3 c. 6)

Proroga per il divieto di fatturazione elettronica gravante sugli operatori sanitari per le prestazioni rese nei confronti dei privati. Pertanto, fino al 31 dicembre 2025, le prestazioni sanitarie, se rese a privati, dovranno essere fatturate o in formato cartaceo o in formato elettronico senza l’utilizzo come canale d’invio del Sistema di Interscambio.

Proroghe per crediti d’imposta (art. 3 c. 14-octies, c. 14-novies, c. 14-decies e art. 13 c. 1-quinquies)

Ulteriori proroghe riguardano alcuni crediti d’imposta. In particolare, è stato rifinanziato il credito per le Zone Logistiche Semplificate, il quale è tornato fruibile per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Inoltre, per il credito Transizione 5.0, è stato stabilito che tale agevolazione spetterà anche in rapporto agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e non preceduti dalla presentazione della dichiarazione preventiva. 

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Aiuti di Stato Covid-19 e IMU (art. 3 c. 1-2)

Proroga al 30 novembre 2025 per la registrazione, negli archivi nazionali relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19, con riferimento all’IMU.

Ampliata, dal 30 novembre 2025 al 31 dicembre 2025, la proroga delle disposizioni relative al periodo transitorio durante il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione dall’IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Assemblee a distanza degli organi di società ed enti (art. 3 c. 1-sexies)

Slitta al 31 dicembre 2025 la possibilità di svolgimento a distanza, anche qualora tale modalità non sia stata prevista dallo statuto, delle assemblee di società ed enti, eventualmente esprimendo il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza e intervenendo mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In alternativa, è possibile svolgere l’assemblea, anche esclusivamente, con modalità di telecomunicazione, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto: in questo caso, non è necessario che presidente, segretario e notaio si trovino nel medesimo luogo.

ETS: rinvio del regime di esenzione IVA (art. 3 c. 10)

Confermata la proroga al 1° gennaio 2026 per l’avvio del nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi.

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Le altre novità

Slitta al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture turistico ricettive alberghiere dotate di oltre 25 posti letto. A tal fine, dovrà essere presentata la Scia parziale (attestante almeno otto delle relative prescrizioni di legge) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2025. Fino a quest’ultima data, inoltre, sarà ancora possibile per le società cooperative (a condizione che le loro azioni non siano negoziate in mercati regolamentati e che concedano finanziamenti esclusivamente ai propri soci) continuare a svolgere la propria attività senza l’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari.

Prorogato, sempre al 31 dicembre 2025, il termine assicurativo per danni catastrofali, ex art. 1 c. 101 L. 213/2023, nei confronti delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Proroga di 60 giorni per i termini di iscrizione al RENTRI per gli operatori che rientrano nel primo scaglione, i cui termini sono scaduti il 13 febbraio 2025.

Novità, infine, per il reporting di sostenibilità.

Fonte: DL 202/2024 conv. in L. 15/2025 (GU 24 febbraio 2025 n. 45)

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