Negli ultimi anni la disciplina generale delle procedure concorsuali è stata oggetto di numerosi e importanti interventi legislativi, con il comune intento di sostenere le aziende in difficoltà a rimanere attive sul mercato per consentire il pieno recupero dell’operatività e soddisfare le ragioni dei creditori e le tutele dei lavoratori.
A tal fine il Codice della Crisi e dell’ Insolvenza promuove diverse procedure di regolamentazione della crisi che favoriscono la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa, ove possibile, assegnando solo un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale.
L’ INPS, preso atto che queste procedure hanno inevitabili risvolti anche sul rapporto contributivo, soprattutto quando mirano alla prosecuzione dell’esercizio d’impresa, ha fornito con il mess. n. 283 del 24.01.2025 nuovi chiarimenti per circoscrivere l’applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale rivolto alle aziende che ricorrono alla cassa integrazione con procedure concorsuali aperte.
A tal riguardo è sorta l’esigenza di individuare il termine finale di fruizione del beneficio al fine di evitare che l’apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l’effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis. Tale necessità sorge anche considerato che l’ indebita fruizione dell’esonero potrebbe comportare la violazione del principio di parità di trattamento tra aziende che, pur trovandosi in situazione di difficoltà, non accedono a una procedura concorsuale e si attivano per il superamento della crisi attraverso il ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con versamento del contributo addizionale, rispetto a quelle che ricorrono agli ammortizzatori sociali nell’ambito di procedure concorsuali venendo così esonerate dal versamento.
Sull’esatta decorrenza dell’esonero, l’ INPS ricorda che le istruzioni sono quelle risalenti alla circolare esplicativa n. 4 del 16.02.2018 del Ministero del Lavoro. In merito era stato precisato che :
– nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero decorre dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di cui all’articolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, l’art. 49 del CCII);
– nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale (inclusa l’ipotesi del c.d. concordato in bianco di cui all’articolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), l’esonero decorre dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui all’articolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII);
– nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 182-bis della legge Fallimentare (cfr. attualmente, l’art. 57 del CCII);
– nel caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero decorre a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 195 della legge Fallimentare, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa (cfr., attualmente, gli artt. 293 e seguenti del CCII);
– nel caso di amministrazione straordinaria, l’esonero decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr. l’art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e l’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni).
La citata circolare non fornì indicazioni in merito alla cessazione del regime di esonero. Il mess. n. 283 del 24.01.2025 fornisce ora nuovi chiarimenti in merito al termine finale dell’esonero contributivo, che dovrà coincidere con il momento in cui l’impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis. Ne deriva che :
– in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale), con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
– in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;
– in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
– in caso di liquidazione coatta amministrativa , l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l’art. 313 del CCII);
– in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis[3], del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003[4] e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.
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