Dipendenti Pubblici E Compensi Sportivi: Comunicazione Dei Compensi Entro Il 30 Gennaio – Studio Pizzano

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La scadenza del 30 gennaio rappresenta un passaggio cruciale per le associazioni e gli enti sportivi che hanno coinvolto dipendenti pubblici in attività dilettantistiche a titolo remunerato. L’obbligo di trasmettere i dati relativi ai compensi corrisposti si deve al d.l. 31 maggio 2024 n. 71, convertito nella l. 29 luglio 2024 n. 106, che mira a fornire un quadro di regole più chiaro e snello in materia di lavoro sportivo.

Il quadro normativo e la scadenza del 30 gennaio

Il d.l. Sport, entrato in vigore il 1° giugno 2024, rappresenta la base normativa per comprendere queste novità sui rapporti di lavoro sportivo. Tale testo ha introdotto una semplificazione sostanziale per i dipendenti pubblici che operano anche nel mondo dello sport dilettantistico, pur mantenendo saldo il riferimento all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina in via generale il cumulo di incarichi e i relativi obblighi di autorizzazione.

Il legislatore ha previsto che i compensi erogati dai sodalizi sportivi ai dipendenti pubblici debbano essere comunicati entro il 30 gennaio dell’anno successivo, in modo da evitare l’adempimento ripetuto dopo ogni singolo pagamento. Questo meccanismo di comunicazione annua è stato pensato per diminuire le formalità burocratiche, senza però trascurare la trasparenza dovuta all’amministrazione di provenienza del lavoratore.

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Deroga al regime ordinario e soggetti interessati

Il principio della comunicazione unica su base annua riguarda unicamente i rapporti di lavoro sportivo. Le altre prestazioni, come quelle di carattere amministrativo o gestionale, restano regolate dalle norme ordinarie, che impongono di avvisare l’amministrazione entro 15 giorni dalla corresponsione di ciascun compenso. La deroga introdotta dal secondo periodo del comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 non trova quindi applicazione per incarichi non strettamente ascrivibili all’attività agonistica o dilettantistica.

Per quanto attiene alle date di riferimento, la comunicazione deve essere inoltrata una sola volta, entro il 30 gennaio, se il rapporto era ancora in corso o si è chiuso il 31 dicembre precedente. Se invece l’attività si interrompe anticipatamente, la comunicazione va eseguita entro trenta giorni dalla conclusione del rapporto, sempre in forma cumulativa.

Il tetto di 5.000 euro, l’autorizzazione e le conseguenze sui compensi

La recente riforma ha stabilito che, per i rapporti sportivi sotto la soglia di 5.000 euro annui, l’autorizzazione formale non è più obbligatoria. È però indispensabile trasmettere una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza, analoga a quanto accade per le attività di volontariato.

Nel momento in cui i compensi superino la soglia indicata, scatta la necessità di ottenere un’autorizzazione secondo i parametri stabiliti dal d.m. 10 novembre 2023. Tale decreto ha confermato la possibilità di ricorrere al silenzio assenso, così da rendere più fluide le procedure. Una volta che l’incarico è regolarmente autorizzato, la comunicazione del 30 gennaio diventa essenziale per rendicontare gli importi erogati al dipendente pubblico.

Se, ad esempio, un istruttore impiegato presso una società sportiva percepisse 6.000 euro complessivi da giugno a dicembre, la società stessa dovrebbe provvedere a un unico invio, specificando i dati del dipendente, il periodo contrattuale e i compensi complessivi. Se i pagamenti fossero stati invece inferiori a 5.000 euro, non si sarebbe reso necessario il regime autorizzatorio, ma la comunicazione preventiva resterebbe comunque obbligatoria.

Modalità di inoltro della comunicazione

La normativa non stabilisce un formato univoco. Ogni società sportiva può scegliere la soluzione preferita, purché fornisca prova tangibile della data d’invio e dell’effettivo ricevimento da parte dell’amministrazione. L’uso della PEC consente di documentare in maniera certa l’avvenuta notifica, ma anche la consegna di persona presso l’ufficio competente, con conseguente protocollazione, è ampiamente accettata. Alcuni enti pubblici hanno predisposto appositi moduli per queste comunicazioni, spesso scaricabili dalle rispettive sezioni online.

È consigliabile inserire sempre un richiamo esplicito al secondo periodo del comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, precisando che si tratta di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, per il quale il legislatore ha previsto la possibilità di una sola comunicazione cumulativa annuale.

Sanzioni e recupero dei compensi

L’omessa comunicazione quando i compensi sono soggetti ad autorizzazione, o l’affidamento di un incarico remunerato senza aver prima richiesto l’autorizzazione, comportano effetti di rilievo sia per il committente sia per il dipendente pubblico.

L’ente sportivo rischia una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme corrisposte, come stabilito dal combinato disposto dei commi 9 e 15 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 6 co. 11 del DL 28 marzo 1997 n. 79. L’accertamento dell’irregolarità è demandato al Ministero delle Finanze, che si avvale della Guardia di Finanza.

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In aggiunta, il comma 7-bis dell’art. 53 prevede che l’importo dei compensi versati a un dipendente pubblico senza autorizzazione debba essere restituito all’amministrazione di appartenenza, per poi confluire nei fondi destinati alla produttività interna. Nel caso specifico dello sport dilettantistico, ciò significa che se una società non ottiene il nullaosta e versa comunque retribuzioni a un dipendente pubblico, questo denaro dev’essere riversato all’ente del lavoratore. Se il versamento non è effettuato dalla società, l’obbligo ricade sul percettore, che potrebbe così incorrere in responsabilità di tipo erariale.

Precauzioni finali per evitare irregolarità

Per le associazioni e gli enti sportivi, il rispetto degli step burocratici rappresenta uno strumento indispensabile al fine di scongiurare sanzioni che possono essere anche molto onerose. È sufficiente attenersi alle soglie di reddito stabilite, gestire in modo corretto l’eventuale fase di richiesta di autorizzazione e presentare la comunicazione dei compensi nei tempi previsti. Tale procedura risulta semplificata rispetto al passato, grazie a un’unica segnalazione di fine anno, ma richiede comunque attenzione costante in tutte le fasi del rapporto lavorativo.

Un dipendente pubblico che allena una squadra dilettantistica, per esempio, dovrà sempre valutare se i compensi annuali complessivi superano o meno il limite dei 5.000 euro. Se sì, occorre ottenere la formale autorizzazione prima di avviare la collaborazione, e poi comunicare l’entità degli importi una volta terminato l’anno di riferimento oppure al momento della cessazione anticipata. In questo modo, si rispetta l’equilibrio tra le esigenze di controllo del datore di lavoro pubblico e la volontà di incentivare le attività sportive a livello amatoriale.



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