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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025, ha puntualizzato un principio di particolare rilievo in materia di rinuncia al giudizio per intervenuta rottamazione del debito affidato allāagente di riscossione.
Qualora il contribuente ā confidando nella definizione agevolata ā presenti unāistanza di rinuncia alla lite, ma in un momento successivo emergano circostanze che impediscono il perfezionamento della rottamazione, si pone la questione se egli ha il diritto di revocare o meno la rinuncia stessa.
Partiamo prima dalle indicazioni date nel corso del tempo dallāAgenzia delle entrate per poi arrivare agli interventi della giurisprudenza: da ultimo, la sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025, Corte di Cassazione.
Rottamazione cartelle per debiti oggetto di contenzioso. La procedura
La rottamazione delle cartelle puĆ² essere richiesta anche se, per i debiti oggetto di pace fiscale, il contribuente ha un contenzioso in corso.
A tal proposito, nellāistanza ĆØ presente unāapposita casella da āflaggareā con la quale il contribuente dichiara di rinunciare ai giudizi in corso.
La rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto quando include lāintero importo oggetto di contestazione.
In tali ipotesi, i relativi contenziosi sono sospesi dal giudice fino al pagamento delle somme dovute, previa presentazione di una copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione.
Successivamente, il giudizio si estingue a seguito del deposito, da parte di una delle parti, della documentazione che comprova lāavvenuto versamento degli importi necessari a perfezionare la definizione.
Qualora, invece, tali somme non vengano integralmente pagate, su istanza di una delle suddette parti, la sospensione del giudizio ĆØ revocata dal giudice.
Rottamazione cartelle per debiti oggetto di contenzioso. Quando si estingue la lite?
La questione maggiormente dibattuta riguarda lāindividuazione del momento in cui il contenzioso deve ritenersi cessato.
Secondo una tesi piĆ¹ conservativa: per far venir meno il contenzioso sarebbe necessaria la prova del versamento integrale di tutte le rate previste dalla rottamazione.
Al contrario, un diverso orientamento reputa sufficiente lāavvenuto accoglimento dellāistanza di definizione da parte dellāAgenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). Con regolare pendenza del piano di pagamento alla data di deposito della richiesta di cessazione della materia del contendere.
Secondo lāAgenzia delle entrate, vedi circolare nĀ°2/2017 sulla rottamazione delle cartelle:
CiĆ² che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva ĆØ il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. Lāefficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti lāAgente della riscossione o lāUfficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi lāintera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
Dunque, secondo il Fisco Ā pagando tutte le rate della pace fiscale si arriva allāestinzione del contenzioso.
Nel complesso, la presentazione della domanda di rottamazione non incide in modo automatico sulla sorte del contenzioso in atto.
Rottamazione cartelle per debiti oggetto di contenzioso. Cosa dice la giurisprudenza?
Gli effetti della domanda di rottamazione sulla rottamazione delle cartelle erano stati giĆ oggetto di pronuncia da parte della Cassazione.
Ad esempio, con lāordinanza 24428/2024 , i giudici di legittima hanno ritenuto che per lāestinzione del processo non ĆØ necessario lāintegrale pagamento delle rate. Come invece sosteneva lāAgenzia delle entrate.
In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle:
- ĆØ possibile ottenere lāestinzione del processo,
- trasmettendo la stessa istanza contenente lāimpegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e
- la prova dei pagamenti effettuati fino al momento della richiesta di estinzione.
Oltre alla prova che lāADER abbia autorizzato la rottamazione. Senza che sia necessario lāintegrale pagamento delle rate dovute per la pace fiscale.
Infatti, noi avevamo concluso che la rottamazione delle cartelle saluta il contenzioso.
La sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025 della Corte di Cassazione
Arriviamo cosƬ alla sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025 della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico:
In data 19 settembre 2019, la contribuente aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, confidando nel perfezionamento della definizione agevolataā¦ Tuttavia, con istanza depositata il 22 novembre 2022, la stessa parte evidenziava di aver ricevuto comunicazione dallāAgenzia delle Entrate Riscossione che informava dellāesito negativo della rottamazioneā¦ e che, conseguentemente, il presupposto della rinuncia doveva considerarsi ātamquam non essetā, in quanto subordinata allāeffettivo perfezionamento della definizione.
Questo passaggio chiarisce che la rottamazione, nel caso concreto, non si era perfezionata per un errore commesso dallāAmministrazione.
LāAgenzia delle entrate aveva erroneamente indicato il debito come azzerato. Salvo poi emettere una nuova cartella di pagamento.
PoichĆ© la definizione agevolata non era andata a buon fine, la contribuente si ĆØ attivata per comunicare alla Corte di Cassazione la volontĆ di revocare la rinuncia al giudizio: riprendendo di fatto la discussione dei motivi di ricorso.
La Suprema Corte ha ritenuto legittimo questo comportamento, sottolineando come la rinuncia ā al pari di ogni altro atto dispositivo delle parti nel processo civile e tributario ā debba fondarsi su un presupposto effettivo: la reale definizione della controversia tramite rottamazione.
Se, per motivi imputabili al contribuente, allāAmministrazione o a circostanze di fatto, la rottamazione viene meno, cade automaticamente anche la ragione che aveva spinto alla rinuncia.
In altre parole, la Cassazione conferma che la rinuncia ĆØĀ revocabile se lāevento che lāha originata (il buon esito della definizione agevolata) non si verifica.
Ne consegue che il contribuente mantiene il diritto di proseguire il giudizio, cercando di far valere eventualmente anche le ragioni giĆ accolte in sede di merito (come nel caso esaminato nella sentenza, in cui la pronuncia di secondo grado risultava favorevole alla parte ricorrente).
Riassumendo..
- Rottamazione con contenzioso attivo: ĆØ possibile richiedere la rottamazione delle cartelle anche se si ha un contenzioso in corso, dichiarando la rinuncia ai giudizi tramite unāapposita casella nellāistanza.
- Condizioni per estinguere il contenzioso: la lite si estingue solo se la rottamazione copre lāintero importo contestato.
Secondo lāAgenzia delle Entrate, ĆØ necessario il pagamento integrale, mentre per la giurisprudenza ĆØ sufficiente lāaccoglimento dellāistanza e il regolare pagamento delle rate.
- Sospensione e revoca del giudizio: La Corte ha stabilito che se la rottamazione non si perfeziona, il contribuente puĆ² revocare la rinuncia al giudizio, permettendo la ripresa del contenzioso.
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