INPS: Bonus mamme – chiarimenti sulla durata della misura

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L’INPS, con il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, fornisce alcune precisazioni in merito alla durata dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cd. Bonus mamme), alla luce della previsione di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

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Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell’essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il Bonus mamme previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Pertanto, l’esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto ciò che riguarda la restante disciplina dell’esonero contributivo in argomento, con particolare riferimento alla modalità di fruizione della misura, si fa rinvio alla citata circolare n. 27/2024.

Fermo quanto sopra illustrato, si rappresenta, da ultimo, che l’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici “devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, si fa presente che – a seguito dell’adozione del suddetto decreto attuativo – l’Istituto fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.

 

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  Fonte: INPS

 


 

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