Agenzia Entrate: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, secondo periodo, del TUIR.

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Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “1069” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1608” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1924” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1925” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1309” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “176E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “177E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “178E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e  comunali  sulle  prestazioni   aggiuntive  del  personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, della 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Fonte: Agenzia Entrate



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