IN BREVE
IRPEF
Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10
La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l’art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro.
Il primo comma dell’art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
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IMPOSTA DI BOLLO
Quando applicare la marca da bollo sulla fattura
L’art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).
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AGEVOLAZIONI
Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 445 a 448
La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.
Abrogazione del credito d’imposta sui beni immateriali – Viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30 giugno 2025.
Credito d’imposta per i beni materiali – È confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.
Limite massimo di spesa – Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.
In particolare, è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025 o “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30 giugno 2026.
Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al GSE; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MIMIT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il D.M. 24 aprile 2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
SOCIETÀ
La Pec della società è valida anche per gli amministratori
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una Pec personale da comunicare al Registro delle Imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive, il Registro delle Imprese di Milano ha dichiarato che l’indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dall’amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l’amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata.
In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, in sede di prima applicazione, si ritiene obbligatoria solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1 gennaio 2025 relative a:
- iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.
IRPEF
Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 385
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
La riduzione prevista dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all’imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
On line la Guida 2025 con le nuove regole per la rateizzazione di cartelle e avvisi
Agenzia delle Entrate, Guida La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdeR) hanno pubblicato la Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento, per conoscere le regole sul pagamento dilazionato introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 dal D.Lgs. n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Rateizzazione “su semplice richiesta”
Con una semplice richiesta, senza quindi dover allegare alcuna documentazione, dal 1° gennaio 2025 è possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120.000 euro (il tetto vale per ogni singola istanza).
Attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata di www.agenziariscossione.gov.it, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per gli intermediari fiscali, anche tramite le credenziali dell’Agenzia delle Entrate), si può presentare la domanda di pagamento a rate, ottenere direttamente il piano e pagare la prima rata. Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti, scegliere il numero di rate e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.
In alternativa, è possibile presentare la domanda compilando il nuovo modello RS, da trasmettere via Pec o consegnare agli sportelli di AdeR. Sul modello RS, adesso è anche presente un QRcode che rimanda all’area riservata per accedere al servizio “Rateizza adesso”.
Rateizzazione “documentata”
Per ottenere da 85 rate a 120 (10 anni) è invece necessario comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Anche per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Il numero di rate ottenibili varia in base alla valutazione della documentazione necessaria a verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Nei casi di provato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima dilazione, AdeR può concedere la rateizzazione in proroga. Per richiedere la proroga, concedibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza, il contribuente deve compilare il modello RDP, allegando la relativa documentazione nello stesso indicata, a seconda del soggetto richiedente.
Verificato l’effettivo peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili si applicano le regole valide per le richieste di rateizzazione “documentata”.
DICHIARAZIONI
Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfetari
Entro lunedì 17 marzo 2025 (il giorno 16 di scadenza ordinaria cade quest’anno di domenica) i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025 (Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024).
L’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta non debbano più trasmettere la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in regime forfetario e nel cosiddetto regime dei minimi (o regime di vantaggio).
La semplificazione è conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.
IMPOSTE SUI REDDITI
Novità 2025 nella gestione delle spese di trasferta dei dipendenti
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 81 a 86
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e quelle di trasferta sono deducibili dal reddito d’impresa e dal valore della produzione IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei rapporti tra imprese e lavoratori dipendenti, si applicano le seguenti nuove disposizioni:
- per i lavoratori dipendenti, l’art. 51 del TUIR prevede che “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;
- per le imprese, l’art. 95 del TUIR prevede che “Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
L’eventuale mancata tracciabilità di alcune spese di trasferta sostenute dai dipendenti non ne compromette in automatico il diritto al rimborso, ferme restando le condizioni contrattuali e regolamentari riferite alla loro documentazione; la mancata tracciabilità, pur in presenza di spese inerenti e documentate, impedisce però all’impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e lo stesso rimborso costituirà anche reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali per il lavoratore dipendente che quindi, a fronte di una spesa anticipata di X euro, riceverà in rimborso l’importo di X decurtato di imposte e contributi a suo carico.
Consigliamo, per una migliore gestione e per evitare incomprensioni tra impresa e dipendenti, di aggiornare tempestivamente i dipendenti e, se possibile, di adottare un preciso Regolamento che disciplini con chiarezza la gestione, rendicontazione e liquidazione delle trasferte e del rimborso delle spese di viaggio.
IVA
IVA sui distacchi di personale: novità dal 1° gennaio 2025
D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, art. 16-ter
La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (D.L. n. 131/2024) ha abrogato la disposizione che escludeva dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende.
La novità vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019).
Dal 1° gennaio 2025 i prestiti e i distacchi di personale sono quindi generalmente imponibili ai fini IVA con aliquota del 22%.
Il soggetto passivo distaccatario con un pro-rata di detraibilità totale potrà detrarre l’IVA. Al contrario per i distaccatari con diritto alla detrazione limitato (per esempio banche, assicurazioni, servizi postali e medici) la novità comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’IVA.
In caso di controparti estere, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente e quindi:
- l’impresa distaccante italiana, emetterà fattura ai sensi dell’7-ter del DPR 633/72, per prestazioni “generiche”;
- l’impresa distaccataria italiana, dovrà integrare e registrare la fattura estera ricevuta con il meccanismo del reverse charge.
IMPRESA
Lo SPID. Un alleato per gestire l’impresa
Con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si ha accesso a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione e di aziende private che aderiscono al sistema.
In qualità di imprenditore, lo SPID permette di gestire in modo semplice, digitale e gratuito, diverse attività legate all’attività individuale o alle società ed enti di cui si è rappresentante.
Ecco alcuni esempi:
- Cassetto Digitale dell’Imprenditore: per accedere gratuitamente ai documenti ufficiali come visure, atti e bilanci delle società di cui si è Rappresentante Legale o, con funzioni limitate, di cui si è Socio o Amministratore. Link italia.it;
- Banca d’Italia: per accedere ai dati delle imprese registrati nell’archivio della Centrale dei rischi (CR). Link Centrale Rischi Banca d’ITALIA;
- Agenzia delle Entrate: per accedere ai dati del cassetto fiscale per monitorare la propria posizione tributaria e quella dei contribuenti di cui si è rappresentante o delegato. Link Cassetto Fiscale;
- Agenzia delle Entrate/Riscossione: accedere per monitorare ed eventualmente gestire la propria posizione debitoria nei confronti del riscossore. Link Agenzia Entrate/Riscossioni;
- INPS: per consultare la posizione contributiva e gestire le pratiche relative ai dipendenti. Link INPS;
- INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro): per accedere ai servizi online per la gestione delle assicurazioni obbligatorie. Link INAIL;
- MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): per partecipare alle gare d’appalto e gestire forniture per enti pubblici. Link MePA;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: per gestire le dichiarazioni doganali e le comunicazioni per l’import/export. Link Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
ANTIRICICLAGGIO
Scende a 10mila euro la soglia di tracciabilità antiriciclaggio per le operazioni in oro
D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, art. 2
A decorrere da venerdì 17 gennaio 2025 è passata da 12.500 euro a 10.000 euro la soglia di tracciabilità sopra la quale comunicare alla UIF, tramite il Portale InfostatUIF, le operazioni in oro a fini antiriciclaggio.
In particolare, l’obbligo riguarda i trasferimenti concernenti:
- le operazioni in oro, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro;
- le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro;
- materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento, nonché a uso prevalentemente industriale, ad eccezione dei trasferimenti al seguito di oro da investimento, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, che dovranno essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
ACCERTAMENTO
Le nuove Linee Guida Tax Control Framework (TCF)
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320
L’Agenzia delle Entrate ha approvato le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) da parte delle imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo (art. 4, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 128/2015).
Il provvedimento del 10 gennaio 2025 approva in particolare due documenti:
- le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema con due allegati, le linee guida per la policy sulla gestione del rischio c.d. “interpretativo” e la nota metodologica per i controlli sul company level;
- le linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale, con in allegato la mappa dei rischi.
Ricordiamo che l’istituto della cooperative compliance è stato introdotto con il D.Lgs. n. 128/2015 per promuovere forme di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
APPROFONDIMENTI
IRPEF
Le detrazioni IRPEF 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10
La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l’art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro.
Il primo comma dell’art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
L’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;
Il coefficiente è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2.
Quindi, per esempio:
- un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
- un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
- un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).
Sono escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese:
- le spese sanitarie detraibili;
- le somme investite nelle start-up e PMI innovative;
- le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
- gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, commi 1, lett. a) e b), e 1-ter, TUIR, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024 per l’abitazione principale;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
IMPOSTA DI BOLLO
L’applicazione della marca da bollo in fattura
L’art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).
Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.
Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni e servizi internazionali | Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intraUE | Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto territoriale | Servizi estero | Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment | Art. 17-ter, D D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 46, D.L. n. 331/1993 | Non soggetto a bollo | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime forfetario | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Compenso occasionale | Imposta di bollo € 2,00 |
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:
- la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
- il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.
Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:
- N1 (operazioni escluse da IVA);
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
- N4 (operazioni esenti IVA).
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 28 febbraio 2025 | Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario | Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. | Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. | Telematica |
Venerdì 28 febbraio 2025 | Imposta di bollo su fatture elettroniche | Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024. | Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. | Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24 |
Venerdì 28 febbraio 2025 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA | Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2024. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Bientina lì, 04/02/2025
Studio Mattonai
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