nuova procedura stragiudiziale per liti in materia assicurativa

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Arbitro Assicurativo: istituito l’organismo che risolve in via stragiudiziale determinate controversie in materia assicurativa

Arbitro assicurativo: riferimento normativo e definizione
Il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato il 9 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale, istituisce l’Arbitro Assicurativo, un organismo indipendente presso l’IVASS. Esso offre una soluzione stragiudiziale per controversie assicurative, in alternativa alla mediazione tradizionale, con l’obiettivo di garantire procedure rapide ed economiche e tutelare i consumatori.

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Di cosa si occupa l’Arbitro Assicurativo
L’Arbitro Assicurativo si occupa di controversie su contratti assicurativi, richieste di risarcimento e accertamento di diritti e obblighi connessi a prestazioni assicurative.
Sono escluse le controversie relative ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e quelle sotto la competenza della CONSAP. Limiti economici si applicano:

  • per i contratti vita, 150.000 euro (o 300.000 euro per polizze di ramo I in caso di decesso);
  • per i rami danni, 2.500 euro in caso di responsabilità civile con azione diretta del danneggiato e 25.000 euro per altre controversie.

Adesione e obblighi delle imprese assicurative
Le imprese assicurative e gli intermediari iscritti ai registri nazionali aderiscono automaticamente. Le imprese estere possono escludersi, indicando un sistema ADR alternativo riconosciuto nello Stato di origine.

Composizione del collegio
Ogni collegio è composto da cinque membri. L’IVASS nomina il presidente e due membri. Gli altri componenti sono designati da associazioni nazionali rappresentative delle imprese, degli intermediari e dei consumatori.

Condizioni di accesso all’Arbitro Assicurativo
L’accesso all’Arbitro richiede la presentazione di un reclamo scritto all’impresa assicurativa o all’intermediario nei 12 mesi precedenti. In assenza di risposta o di risposta non soddisfacente, si può presentare ricorso entro 12 mesi. Non sono ammessi ricorsi relativi a fatti risalenti a più di tre anni di distanza rispetto alla presentazione del reclamo. Per quanto riguarda invece le controversie precedenti all’operatività del sistema, il termine è prorogato di un anno dalla data di avvio dell’Arbitrato assicurativo.

Casi di inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile se presentato:

  • senza reclamo preliminare;
  • oltre i termini stabiliti;
  • per fatti avvenuti oltre tre anni prima del reclamo;
  • con documentazione incompleta o in modalità non conformi;
  • per controversie non derivanti da contratti assicurativi;
  • se il soggetto destinatario ha perso la qualifica di impresa o intermediario.
  • su casi già pendenti davanti ad autorità giudiziarie o altri ADR.

Come si svolge la procedura
Il ricorso, corredato da documentazione e prova del reclamo, si presenta telematicamente. Può essere inoltrato anche personalmente, tramite un procuratore o un’associazione di consumatori. La procedura è documentale, senza perizie tecniche o testimonianze orali. Il procedimento inizia con la trasmissione del ricorso alla segreteria tecnica dell’Arbitro, che lo notifica all’impresa o all’intermediario. L’impresa ha 40 giorni per inviare le proprie controdeduzioni. Il ricorrente può replicare entro 20 giorni dalla ricezione della memoria e ulteriori controdeduzioni dell’impresa sono ammesse entro altri 20 giorni dalla ricezione degli atti del ricorrente. Il collegio emette una decisione motivata entro 90 giorni. Nei casi complessi, il termine è prorogabile di altri 90 giorni. Se la controversia riguarda risarcimenti o prestazioni monetarie, il collegio può liquidare il danno basandosi sugli elementi forniti.

Mancato adempimento delle decisioni
Le decisioni dell’Arbitro non hanno valore giudiziale, ma possono influire sulla reputazione dell’impresa. L’inadempimento viene segnalato sul sito dell’Arbitro per cinque anni. L’impresa o l’intermediario inadempiente deve pubblicare l’informazione sul proprio sito per sei mesi, notificandolo all’Arbitro.

Esecuzione della decisione
Le imprese o gli intermediari devono rispettare la decisione entro 30 giorni e comunicarne l’esecuzione alla segreteria tecnica. L’inosservanza può portare a sanzioni reputazionali e alla pubblicazione dell’informazione sull’inadempimento.

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Tempistiche e Avvio
IVASS deve adottare disposizioni tecniche entro il 9 maggio 2025 per regolare i dettagli operativi. L’Arbitro diventerà operativo entro il 9 ottobre 2025, previa pubblicazione di un provvedimento IVASS.

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