Agevolazioni fiscali sulle auto usate per le persone con disabilità

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Come funziona la detrazione IRPEF per l’acquisto di auto aziendali per persone con disabilità?

Nel caso di permuta di un veicolo usato e acquisto di un’auto nuova, per persone con disabilità, l’intero valore permette di accedere alla detrazione IRPEF.

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Nella detrazione del 19 per cento rientra l’intera somma versata e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.

Deve in ogni caso essere rispettato il limite di 18.075,99 euro e devono essere rispettate determinate condizioni, come recentemente chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni auto disabili: le regole per l’accesso alla detrazione

Quali regole devono essere rispettate per l’accesso alla detrazione IRPEF per l’acquisto di auto per persone con disabilità e contestuale permuta dell’usato?

Il quesito è stato posto all’Amministrazione finanziaria da un contribuente che ha acquistato una nuova auto per il figlio a carico, con disabilità, scomputando dal pagamento del costo del veicolo nuovo il valore di un veicolo usato venduto allo stesso concessionario.

Il contribuente chiede chiarimenti sull’accesso all’agevolazione, sulle modalità e sulla documentazione da conservare.

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione numero 11 del 7 febbraio scorso, ricapitola il quadro normativo di riferimento.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025
Detrazione per l’acquisto di veicolo per persone con disabilità e vendità di un veicolo usato. Regole e documentazione da conservare.

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione sulla spesa massima di 18.075,99 euro per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità.

Lo sconto sull’IRPEF spetta anche per le spese di riparazione straordinaria per un periodo di quattro anni dalla data di acquisto del veicolo.

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L’agevolazione spetta per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A partire dal 1° gennaio 2020 è stato stabilito l’obbligo di pagamento mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento, tra i quali rientrano carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolare ecc.

Come specificato nella risposta all’interpello n. 431/2020:

“l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.”

Per “altri mezzi di pagamento” si devono considerare le ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Agevolazioni auto disabili: anche l’importo della permuta dell’usato rientra nella detrazione

In merito al caso concreto, quello di acquisto di auto nuova con permuta dell’usato, l’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione spetta sia per l’importo pagato che per il valore del veicolo usato venduto al concessionario.

Nel documento di prassi vengono esaminate le regole da rispettare e forniti chiarimenti sulla documentazione da conservare.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, infatti:

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“In tal caso, dunque, poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ’’vendita’’ del veicolo usato, ’’compensando’’, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.”

Il rispetto del requisito della tracciabilità del pagamento e dell’esatta identificazione del suo autore è soddisfatto se il beneficiario della detrazione è in possesso della documentazione dalla quale risulti l’acquirente, il prezzo di acquisto del veicolo e il valore dell’auto usata venduta al concessionario a scomputo dell’importo dovuto a saldo.

Nella documentazione rientrano, ad esempio:

  • il contratto di acquisto del veicolo nuovo;
  • l’atto di vendita del veicolo usato;
  • la fattura di acquisto con il valore che è stato scomputato.

In presenza di tale documentazione l’acquirente puà beneficiare della detrazione sull’intero prezzo di acquisto del veicolo, nel rispetto degli altri limiti indicati dalla legge.



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