Bonus donne temporaneo limitato alle sole assunzioni

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L’art. 23 del DL 60/2024 ha introdotto un incentivo temporaneo per l’assunzione di donne che si affianca all’incentivo previsto a regime dall’art. 4 commi 8 – 11 della L. 92/2012, con alcune differenze rilevanti con riferimento all’importo, alla durata e, in particolare, alle tipologie contrattuali ammesse all’agevolazione.
È proprio quest’ultimo aspetto che genera qualche criticità applicativa, ovverosia se possono o meno accedere all’incentivo ex DL 60/2024 anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Innanzitutto, si ricorda come l’art. 23 del DL 60/2024 preveda un incentivo di natura contributiva per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato:
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del regolamento (Ue) n. 651/2014, annualmente individuati con apposito decreto (per l’anno 2024 il DM 365/2023 e per l’anno 2025 il DM 3217/2024);
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (e comunque nei limiti della spesa autorizzata).

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Sono espressamente esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Per essere incentivata, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’esonero a regime, di cui all’art. 4 commi da 8 a 11 della L. 92/2012, consiste invece in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, compresi i premi INAIL (si veda, in ultimo, la nota del 24 dicembre 2024), in relazione alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:
– uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’agevolazione ha una durata di 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in somministrazione; la durata è elevata a 18 mesi in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ipotesi in cui l’assunzione sia effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Se per l’incentivo strutturale ex L. 92/2012 è la stessa norma a prevedere la possibilità di incentivare le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, stesso discorso non può valere per il bonus donne ex art. 23 del DL 60/2024. Quest’ultima disposizione infatti non contempla – come invece accade per l’incentivo under 35 ex art. 22 del DL 60/2024 (c.d. bonus giovani) – la possibilità di accesso in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con la conseguenza che l’agevolazione è circoscritta alle sole assunzioni a tempo indeterminato.

In sostanza, il datore di lavoro può accedere al bonus donne ex DL 60/2024 solo nel caso in cui l’assunzione sia avvenuta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non può accedervi se l’assunzione avviene a tempo determinato, anche se successivamente il rapporto viene trasformato in un rapporto a tempo indeterminato.
La questione è stata sollevata anche in occasione del Tavolo tecnico tra CNCDEC ed INPS tenutosi nel mese di novembre 2024, i cui chiarimenti sono stati diffusi dallo stesso CNCDEC con l’Informativa n. 170.

In particolare, è stato affermato come l’incentivo ex DL 60/2024 non possa trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.



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