Pensioni aumenti Marzo 2025, esclusi i residenti all’estero: chiarimenti circolare n°23 del 28/1/2025

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Quest’oggi torniamo a parlare dei pagamenti delle pensioni a marzo 2025 e dei rispettivi aumenti in quanto siamo stati contatatti da differenti lettori che fanno notare come i pensionati residenti all’estero non potranno beneficiare di nessun aumento, riportiamo per far comprendere l’entità della protesta il commento di Giovanni che ben racchiude lo sdegno di coloro che vivono all’estero e che trovano assolutamente iniqua la decisione del Governo di impedire la perequazione nel 2025. Di seguito citiamo altresì la normativa vigente e l’interpretazione della circolare n°23 del 28/1/2025, i dettagli:

Aumento pensioni 2025, no perequazione per i pensionati residenti all’estero

Giovanni, scrive riassumento il pensiero di quanti ci hanno scritto: “Perché nessuno dice che i pensionati, che vivono all’estero e pagano le tasse in Italia, non riceveranno un centesimo di aumento. Un sopruso di questo governo. Una discriminante davvero grave. Dopo aver lavorato 43 anni e versato tasse e contributi essendo un lavoratore dipendente

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In realtà noi di pensionipertutti avevamo già sollevato il problema in un precedente articolo datato 20 gennaio 2025 intitolato: ‘Aumento pensioni febbraio 2025, chi sarà penalizzato?, dove avevamo fatto notare la decisione del Governo sulla rivalutazione delle pensioni dei residenti all’estero, scrivendo: ” Altri che sono esenti dagli aumenti e che stanno vivendo questo come affronto sono i residenti all’estero che risultano esclusi dagli aumenti, per i pensionati italiani residenti all’estero infatti la legge di bilancio ha stabilito di escludere ‘in via eccezionale’ tali pensionati dall’adeguamento del costo della vita. Di conseguenza i trattamenti superiori a quello minimo INPS erogati a chi vive all’estero non saranno soggetti di rivalutazione annuale

Riportiamo ora la normativa completa da cui tale decisione deriva, come specifica la circolare suddetta che riporta dunque la tabella con le cifre relative all’eventuale aumento spettante solo alle pensioni minime: “L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43, dispone che: “In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

Si riporta di seguito la tabella di rivalutazione in argomento.

CLUSTER DI IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE
da 0,00 € a 598,61 € + 0,800%
da 598,62 € a 603,40 € fascia di garanzia
da 603,40 € nessuna rivalutazione

Effettivamente la questione ha sollevato non poche polemiche perché come fa notare un articolo redatto dallo Studio legale Chessa Arezzo, che qui riportiamo per chi volesse leggerlo, “si profilano problemi di compatibilità con le norme comunitarie che vietano la riduzione, modifica o sospensione, sopressione o confisca delle prestazioni di denaro dovute in ragione delle leggi di uno Stato membro per il solo fatto che il beneficiario di queste o i suoi familiari risiedano in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’ente tenuto al pagamento.

Inoltre in ulteriori articoli si fa notare altresì che: “Le pensioni erogate ai pensionati non residenti in Italia da enti o organizzazioni italiane sono imponibili in Italia. Questo significa che, salvo diverse disposizioni stabilite da specifiche convenzioni bilaterali, tali redditi continuano a essere tassati in Italia”

Ma nonostante questo Corte di Cassazione pare abbia chiuso la questione con la sentenza n° 19/2025 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti Sezioni Giurisdiziali Regionali di Campania e Toscana, stabilendo che la disciplina non é costituzionalmente illegittima in quanto le pensioni minime sono state comunque tutelate, mentre la riduzione per le pensioni superiori a 4 volte il minimo , risponde al principio di eguaglianza sostanziale risultando ragionevole ed aderente alle esigenze di politica economica.

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Speriamo di aver chiarito almeno a livello normativo i dubbi del Signor Giovanni, restiamo a disposizione per ulteriori chiariemtni e per eventuali altre rimostranze sempre in modo rispettoso nella sezine ‘commenti’ dl portale.

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