Proposta la proroga del contratto per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

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Come si ricorderà la finanziaria 2023, in sostituzione dei voucher (dei quali se ne paventava la reintroduzione) con una visione alquanto creativa definì, per il settore agricolo, ex novo ed in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” (LOAGRI) – disciplinata come detto dai commi da 344 a 354 della legge n. 197/2022. Già all’epoca, chi scrive, enucleò alcuni profili di criticità dell’istituto, non risultando il predetto contratto adeguatamente supportato da una coerente disciplina di riferimento risolvendosi in una mal riuscita amalgama di diverse operatività, una sorta di alato unicorno, ibrido e sfuggente, un miscuglio indistinto di pezzi di lavoro subordinato e di prestazione occasionale.

Oggettivamente l’istituto non ha conosciuto molta fortuna nelle campagne forse in ragione della pesantezza burocratica se rapportata ai precedenti e più semplici voucher.

Con un emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024 n. 202), in discussione alle camere, si propone di prorogare il LOAGRI, per il 2025; secondo i relatori della legge  la necessità della proroga e dovuto al “fatto che sono rimaste immutate rispetto al biennio appena trascorso le problematiche di reperimento della manodopera da parte delle aziende agricole“.  Ad ogni buon conto qualora la norma venisse reiterata è opportuno rammentare il quadro di riferimento applicativo dell’istituto.

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Le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” possono essere utilizzate dai datori di lavoro agricolo, in assenza di alcun limite dimensionale. Non possono usare lavoratori con questo contratto i datori che non rispettano le regole sancite dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale agricola.

Prestatori di lavoro

Potevano accedere alla assunzione col LOAGRI:

  1. persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Non si possono assumere comunque i lavoratori, salvi i pensionati, che abbiano avuto, nei tre anni precedenti, un normale rapporto di lavoro in agricoltura, vuoi come O.T.Ind, vuoi come O.T.Det.

Attività ammesse

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare unicamente le attività di carattere “stagionale”; preminente al riguardo, in assenza della definizione normativa della stagionalità, le fonti contrattuali collettive.

Premesso che né il CCNL né il CPL dell’agricoltura  indicano espressamente cosa si intenda per attività stagionali, vi è da rilevare come sostanzialmente il sistema contrattuale agricolo assimili la stagionalità – che comunque è legata alla definizione codicistica di cui all’art. 2135 c.c., secondo comma, di definizione delle attività agricole e cioè … “attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso “ … – al concetto di “fase lavorativa” intesa come “il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali coltura agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta prodotti, ecc. …; art. 13 CCNL).

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Durata

Le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” contemplano una durata specifica massima dell’attività di natura stagionale occasionale che  non potrà essere superiore a 45 giornate annue per ogni  lavoratore.

Importante chiarire come i predetti  45 giorni vengono computati prendendo in considerazione solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non l’arco temporale del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi e questo è importante soprattutto dal punto di vista burocratico, per l’assunzione, la gestione delle paghe e delle modalità di pagamento.

Gestione Amministrativa  e Retribuzione

L’azienda agricola interessata a questo tipo di rapporto, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ha l’obbligo di acquisire dal lavoratore una apposita autocertificazione relativa alla condizione soggettiva (pensionato, disoccupato, studente ecc….) e soprattutto di non essere stato, nel triennio precedente,  un lavoratore agricolo “ordinario.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa, l’azienda dovrà provvedere ad inviare al sistema pubblico (centro impiego) la normale comunicazione di assunzione (ex art. 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996); diversamente dal normale la comunicazione deve essere effettuata “prima dell’inizio della prestazione” (art. 1, comma 346, legge n. 197/2022); semplificata anche l’informativa circa il contenuto del rapporto (d.lgs. n. 152/1997 e d.lgs. n. 104/2022)  che è assolta con la consegna al collaboratore  del modulo di assunzione telematico.

L’iscrizione nel LUL – libro unico del lavoro, così come la redazione della parte “paghe” del LUL si possono definire in un’unica soluzione; in pratica è cioè possibile, per questo tipo di contratto, di gestire l’assunzione con un “nulla osta“ di lungo periodo, come si può gestire l’aspetto retributivo anche con una unica busta paga da redigere  anche alla scadenza del rapporto (ovviamente saranno possibili anticipi o acconti, settimanali, quindicinali ecc…, sempre però con modalità tracciate (bonifico, assegno). La prestazione con questa forma di contratto è liquidata direttamente dalla parte datrice (e non dall’INPS come negli altri settori), sempre con bonifici o altre modalità tracciabili sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

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Relativamente agli aspetti retributivi, nel silenzio della norma, ci si dovrà riferire alle tariffe contrattuali vigenti per i livelli salariali compatibili con le attività stagionali per le quali si procede alla assunzione, quasi sempre inferiore, per le mansioni d’ordine, ai 10 euro previsti per gli altri settori produttivi.

Fisco contributi e previdenza

La vera novità del LOAGRI era il trattamento fiscale e contributivo, soprattutto per il dipendente: la retribuzione percepita è esente da imposizione fiscale, non incide sulla disoccupazione o inoccupazione, entro il limite di 45 giornate annue, il periodo è cumulabile con tutti i trattamenti pensionistici. La contribuzione versata all’INPS per queste prestazioni è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Dal lato datoriale da notare come il salario corrisposto  è viceversa assoggettato alla contribuzione di legge  (INPS – CAU)  e di contratto (CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT); notevole convenienza comunque per le aziende (soprattutto di pianura e non svantaggiate)  poiché   la misura dei contributi da pagare all’INPS è quella prevista per le zone agricole svantaggiate (riduzione del 68%, con una aliquota INPS – CAU inferiore al 13%),  indifferentemente per tutti i datori  e quindi  a prescindere dal luogo in cui è allocata  l’azienda (zona ordinaria, zona svantaggiata, zona montana-particolarmente svantaggiata) e nella quale si è svolta la prestazione. Il versamento della contribuzione da parte aziendale deve essere perfezionato entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione. Sul punto si segnalano la nota circolare  INPS n. 102 del 12 dicembre 2023 ed il messaggio INPS del 22 dicembre 2023 n. 4652.

Sanzioni

In caso venga superato il limite dei 45 giorni nell’anno si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro “occasionale” in un rapporto a tempo indeterminato. Altre sanzioni, qui economiche, invece quando non si ottemperi all’obbligo di comunicazione di assunzione al Centro Impiego o in caso vengano assunti soggetti non previsti nelle categorie ammesse; in queste ipotesi si applica al trasgressore la sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di accertata violazione, sempreché la violazione non sia il risultato di false dichiarazioni del lavoratore.

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(M. Mazzanti)

 



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