le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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La circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla deduzione maggiorata per assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela, tra i quali lavoratori con disabilità

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sulla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che effettuano assunzioni a tempo indeterminato. La normativa era stata introdotta con il Dlgs n. 216/2023 ed è stata prolungata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025, prevedendo un importante beneficio fiscale legato all’assunzione di personale, che aumenta in caso di lavoratori che possono considerarsi fragili, come lavoratori con disabilità e donne vittima di violenza, per citare due dei casi previsti.

 

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Il bonus consiste in una maggiorazione del 20% sul costo ammesso in deduzione per l’incremento dell’occupazione, che può arrivare al 30% per i dipendenti meritevoli di maggiore tutela. Questi lavoratori includono categorie come persone con disabilitàdonne con almeno due figli minorennidonne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione e giovani che beneficiano degli incentivi all’occupazione giovanile.

Condizioni per accedere all’agevolazione fiscale

Destinatari del beneficio sono titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni, inclusi quelli che operano in forma associata.
Affinché l’agevolazione possa essere applicata, è necessario che il reddito sia determinato con il metodo analitico e che l’attività sia stata effettivamente avviata almeno un anno prima dell’inizio del periodo d’imposta agevolato. La proroga del beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, si verifica un incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, accompagnato da un incremento complessivo del numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

Chi sono i lavoratori con diritto a maggiore tutela

L’Allegato 1 della circolare dell’AdE indica quali sono i lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

− i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, n. 99, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

− le persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 30 Cfr. al riguardo la relazione illustrativa al decreto attuativo.

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− le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, n. 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

− le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’articolo 5-bis deldecreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

− i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

− i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27, o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

− i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29dicembre 2022, n. 197, e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del d.l. n. 48 del 2023.

L’agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

ESEMPI

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Esempio determinazione maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela
Un’impresa che rispetta i requisiti dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo rileva i sottostanti dati, relativi all’occupazione di personale:
• costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato: euro1.000.000;
• costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato meritevoli di maggior tutela: euro 600.000;
• costo effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato: euro 1.000.000 + euro 600.000 = euro 1.600.000;
• incremento del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: + euro 1.200.000.

In tal caso, verificato che l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (euro 1.200.000) è inferiore al costo effettivo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (euro 1.600.000), il beneficiario deve calcolare la maggiorazione sull’incremento del costo complessivo (euro 1.200.000).
Considerato che si è in presenza di nuove assunzioni a cui si applicano differenti percentuali di maggiorazione (del 20 per cento e del 30 per cento), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, deve essere ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile a ciascuna di esse.

L’incidenza di ciascuna tipologia di lavoratori sul costo complessivo delle nuove assunzioni è determinata come segue:

• 1.000.000/1.600.000 x 100 = 62,5 per cento;
• 600.000/1.600.000 x 100 = 37,5 per cento.

Successivamente, l’incremento del costo complessivo del personale (euro 1.200.000) è ripartito proporzionalmente fra le due tipologie di lavoratori, secondo le percentuali ottenute:
• euro 1.200.000 x 62,5 per cento = euro 750.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 20 per cento;
• euro 1.200.000 x 37,5 per cento = euro 450.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 30 (20 + 10) per cento.

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La circolare 1/E – pdf dell’Agenzia delle Entrate offre, oltre a una panormaica di alcuni casiparticolari, anche chiarimenti riguardo i presupposti soggettivi dell’incentivo, le modalità per determinare l’incremento occupazionale e il calcolo dell’ammontare della deduzione fiscale spettante.

Fonte: disabili.com



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