Riforma Codice della strada: ritiro e sospensione patente, cosa cambia con alcol e droghe

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La stretta al Codice della strada in vigore dallo scorso dicembre riguarda maggiormente chi si mette al volante dopo aver assunto alcol o droghe. I rischi per la patente

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La riforma del Codice della strada ha apportato delle modifiche in alcuni casi sostanziali alla versione del testo in vigore fino a dicembre. Le nuove norme hanoo stretto le maglie di ciò che è concesso, e di parecchio nel caso di chi si mette alla guida non lucido e pertanto rischia di danneggiare se stesso e gli altri. La “scure” ha colpito principalmente chi si mette al volante dopo aver assunto alcol ma soprattutto stupefacenti. Vista l’ampia confusione che si è creata sia tra gli osservatori che negli utenti della strada, può essere utile un approfondimento sulle novità introdotte dalla legge in vigore dal 14 dicembre 2024 in tema di ritiro e sospensione della patente.

DROGHE

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Il Codice della strada ha cambiato approccio principalmente nei confronti di chi assume sostanze stupefacenti e poi si mette al volante. Droghe di ogni genere e tipo, pesanti o leggere: il Codice non fa differenza. Ai fini del nostro excursus va detto che, se le forze dell’ordine in seguito ad un’analisi qualitativa ritengono che la persona fermata sia sotto effetto di droghe, allora possono prelevare un campione di saliva per eseguire degli accertamenti tossicologici analitici. Se l’esito non è immediatamente disponibile, per impedire di condurre il veicolo al conducente che – post analisi qualitativa – si deve presumere sotto effetto di droghe, gli agenti possono ritirare la patente fino all’esito degli accertamenti, e comunque per un periodo massimo di 10 giorni. Se per qualsiasi ragione, dopo l’analisi qualitativa, non è possibile procedere con le indagini di laboratorio, la patente viene ritirata e il prefetto dispone l’esecuzione, entro 60 giorni, della visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, per intenderci quella da fare al conseguimento o al rinnovo della patente. Qualora il medico accertasse la non idoneità alla guida del conducente allora il ritiro della patente si trasforma in revoca, e l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima dei tre anni dal provvedimento. Se invece si può procedere con le indagini di laboratorio, sulla base dell’esito del tossicologico il prefetto dispone “in ogni caso” che il conducente che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici entro 60 giorni, un lasso di tempo in cui è disposta in via cautelare la sospensione della patente. Se arriva la non idoneità alla guida, anche in questo caso la patente viene revocata.

ALCOL

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Nel caso in cui è l’alcol la sostanza alterante, la legge in vigore da dicembre non è intervenuta sui tassi alcolemici consentiti, sugli importi delle sanzioni (invariati) e nemmeno su ritiro o sospensione della patente. Per completezza d’informazione, conviene comunque fare un riepilogo:

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Nuovo Codice della strada
Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi. Con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: arresto fino a sei mesi, multa da 800 a 3.200 euro e sospensione della patente da sei mesi a un anno. Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: arresto da sei mesi a un anno, multa da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni.

La patente di chi viene sorpreso con più di 0,8 g/l verrà restituita, al termine della sospensione (già prevista in precedenza), con dei codici unionali: 68 e 69. Il primo sta per tasso alcolemico zero alla guida, il secondo obbliga all’installazione dell’alcolock, dispositivo per il quale però si attende la pubblicazione del decreto attuativo. Entrambi i codici rimarranno impressi sul documento per due anni, tre nei casi più gravi. Revoca della patente e confisca del mezzo per chi è già stato fermato nei due anni precedenti con più di 1,5 g/l. Ben più pesanti invece le conseguenze in caso di omicidio stradale: pesanti lo erano già, la riforma del Cds le ha rese più pesanti inasprendo le pene. Qui per approfondire, anche per quel che riguarda i neopatentati.





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