Nota del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e degli assessori al Bilancio e alla Salute Fabiano Amati e Raffaele Piemontese. “Contro il bilancio statale per indennizzi a emotrasfusi. È incostituzionale caricare 20 milioni di euro all’anno sulla Regione per una responsabilità dello Stato”.
REGIONE PUGLIA – “Abbiamo preso la decisione di contestare il bilancio statale per il 2025 davanti alla Corte Costituzionale. Questa contestazione riguarda quella parte del bilancio che impone alla Regione Puglia il pagamento degli indennizzi per le persone danneggiate da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (i cosiddetti indennizzi per emotrasfusi), responsabilità che, peraltro, ricade esclusivamente sullo Stato. Il carico annuale per la nostra Regione ammonta a circa 22 milioni di euro. Questa questione, purtroppo, è irrisolta da tempo, ma negli ultimi anni si è aggravata considerando anche la richiesta avanzata dai Ministeri dell’Economia e della Salute di escludere questi fondi dal Fondo e dalla perimetrazione sanitaria. Si tratta di un’ingiustizia grave per il bilancio della Regione, già impegnato per circa 66 milioni di euro quest’anno, e per circa 97 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028, salendo fino a 107 milioni nel 2029”. Con queste parole i rappresentanti istituzionali Emiliano, Piemontese e Amati hanno denunciato la situazione.
Chiarimenti dall’Assessore al Bilancio
In relazione al parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Puglia n. 123/2024/PARI, che ha approvato il rendiconto generale della Regione per l’anno fiscale 2023, è importante evidenziare che è stata anche approvata una Relazione sulle osservazioni riguardanti la legittimità e la regolarità della gestione, come stipulato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 174/2012. Questa considerazione è stata fatta anche tenendo conto della legge 30 dicembre 2024 n. 207, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Durante l’istruttoria per la parificazione del rendiconto generale del 2023, la Corte dei Conti ha esaminato la questione storica del pagamento degli indennizzi stabiliti dalla legge n. 210/1992 per i danni permanenti causati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Nonostante la questione emergessero da tempo, recentemente ha ripreso vigore in seguito ai rilievi avanzati dal Tavolo MEF – Ministero della Salute, che ha evidenziato l’assenza di fondi nel bilancio regionale per il pagamento di tali indennizzi. Questo tema è continuamente monitorato dalle Regioni, data l’importanza dei diritti cruciali e la gravità delle vicende da cui è scaturita la normativa attuale.
Le origini di questi indennizzi risalgono ai danni causati, negli anni ’70-’90, a causa della somministrazione di sangue e/o plasma infetti durante le trasfusioni. A causa di numerosi processi legali contro il Ministero della Salute, la legge n. 210/1992 prevede l’indennità “equitativa” a scapito del Ministero della Salute per i soggetti colpiti. Col tempo sono state aggiunte altre fattispecie di risarcimento, specialmente per le vaccinazioni raccomandate e obbligatorie.
Nonostante il rispetto delle normative che attengono esclusivamente allo Stato, si evidenzia che il carico economico connesso a questi indennizzi è stato inopinatamente trasferito alle Regioni a Statuto ordinario, senza alcun confronto preventivo. In Puglia, questo costo annuale ammonta a circa 22 milioni di euro. Pur essendo un problema di lunga data, esso ha assunto una fisionomia preoccupante grazie alla richiesta dei Tavoli di verifica congiunti del Ministero della Salute e del MEF.
È fondamentale sottolineare che la legge n. 207 del 30 dicembre 2024, che stabilisce il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, non contempla gli adeguati trasferimenti dallo Stato verso le Regioni per i pagamenti di questi indennizzi da parte delle ASL.
Aspetti normativi della questione
Esaminiamo brevemente i principali eventi normativi che hanno caratterizzato questa problematica: – La legge del 25 febbraio 1992, n. 210, intesa a garantire “Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, stabilisce all’articolo 1 che ogni cittadino che ha subito danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie hay diritto a un indennizzo da parte dello Stato.
La legge prevede anche l’indennizzo ai soggetti che hanno contratto infezioni da HIV a causa della somministrazione di sangue e ai professionisti sanitari che hanno subito danni durante il lavoro (comma 2) e a chi ha subito danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma 3). Gli articoli successivi chiariscono la procedura per ricevere l’indennizzo e specificano che esso è corrisposto dal Ministero della Salute. La posizione espressa dalla Sezione regionale della Corte dei Conti è dettagliata nella Relazione che accompagna la decisione di parificazione.
La lista delle fattispecie per cui è previsto l’indennizzo è stata ampliata nel tempo dal legislatore e dalla Corte Costituzionale, in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni raccomandate dallo Stato. È chiaro che questi indennizzi riguardano questioni di esclusiva competenza statale, mentre il ruolo delle Regioni è limitato alla gestione operativa delle prestazioni a loro assegnate.
Questo principio è stato recentemente ribadito anche dal legislatore, con modifiche alla normativa in questione: infatti, l’articolo 20 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto l’estensione dell’indennizzo per chi ha subito danni da vaccinazioni anti SARS-CoV-2, attuate dall’autorità sanitaria italiana. Con riferimento a queste concessioni, il Ministero della Salute si occupa annualmente di monitorare le richieste di accesso agli indennizzi e di trasferire i fondi dovuti alle Regioni tramite un fondo specifico per l’anno 2023 valutato in 100 milioni di euro.
Il procedimento previsto per gli indennizzi dovuti a danni da vaccinazioni anti Sars-Co-V2 implica che le Regioni anticipino i pagamenti e lo Stato restituisca annualmente tali costi, come stabilito dalla legge n. 210/1992 per tutte le fattispecie indennizzabili.
Infine, l’importo totale degli oneri legati a questa funzione è stimato in 167.714.032 euro per gli esercizi 2000 e successivi. Significativi progressi normativi sono stati compiuti per garantire che le Regioni possano esercitare le proprie competenze in ambito sanitario, ma il sostegno finanziario dallo Stato resta insufficiente.
La questione economica degli indennizzi e la loro copertura
Le regioni hanno “anticipato” negli anni le risorse per il pagamento degli indennizzi ai soggetti danneggiati, fino all’anno 2018, durante il quale avevano ricevuto specifici trasferimenti dallo Stato. A partire dal 2018, gli importi forniti dallo Stato sono stati solo parziali, con le Regioni che continuano ad aspettare i rimborsi delle somme anticipate e il ripristino dei finanziamenti stabili da parte dello Stato.
Questa questione è stata ripetutamente sollevata nelle conferenze regionali, soprattutto nelle Commissioni competenti, sollecitando l’autorità statale a farsi carico degli arretrati e a garantire le necessarie risorse per l’esercizio della funzione. Nonostante le insistenze, il finanziamento ottenuto è stato solo in parte sufficiente; nell’ambito della legge 178/2020, è stato previsto un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021, poi incrementato per il 2023, ma che rimane comunque insufficiente rispetto ai 22 milioni richiesti annualmente per tali indennizzi.
La legge del 30 dicembre 2024 non contempla alcun trasferimento di fondi dallo Stato per le funzioni relative agli indennizzi per i bilanci 2025-2027, aggravando ulteriormente il deficit sanitario e il rischio che le ASL non possano coprire tali indennizzi in futuro. La mancanza di tali trasferimenti avrà conseguenze dirette sul funzionamento delle Regioni, con potenziali violazioni dei diritti umani e problemi di competitività nella fornitura dei servizi.
Implicazioni sanitarie e contabili
Un aspetto significativo emerso nei tavoli di confronto con il MEF e il Ministero della Salute concerne la corretta classificazione contabile di tali spese nei bilanci regionali. Secondo il Ministero della Salute, queste spese non dovrebbero essere incluse come spese sanitarie nel bilancio regionale, bensì considerate di natura “assistenziale” o “previdenziale” a seconda delle disposizioni. Tali considerazioni complicano ulteriormente la situazione per le Regioni, costringendole a destinarne una parte degli fondi a spese che, secondo le norme, sarebbero di responsabilità dello Stato.
Si pongono, quindi, interrogativi rilevanti sulla sostenibilità finanziaria a lungo termine e sull’efficienza dei servizi sanitari offerti, rendendo necessario un intervento urgente da parte delle autorità centrali per garantire un’indennità giusta e tempestiva per tutti i danneggiati.
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