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La Corte Costituzionale ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale riguardante la compatibilità con il diritto dell’Unione del contributo di solidarietà temporaneo introdotto in Italia nel 2022.
E’ quanto ha disposto con ordinanza n. 21 del 20 febbraio 2025.
Caro bollette: contributo di solidarietà 2022 rinviato alla Corte UE
La misura in esame, prevista dalla Legge n. 197/2022, ha l’obiettivo di tassare gli extraprofitti delle imprese del settore energetico, in linea con il Regolamento UE 2022/1854.
Tuttavia, la normativa italiana si discosta da quella europea, estendendo l’imposizione fiscale a una platea più ampia di soggetti.
La decisione della Corte Costituzionale nasce dunque dalla necessità di chiarire se tale estensione rientri nei margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri e se sia conforme ai principi stabiliti dall’Unione Europea.
Il contesto normativo europeo e la crisi energetica
Il Regolamento UE 2022/1854, adottato il 6 ottobre 2022, è stato introdotto per far fronte all’eccezionale crisi del settore energetico che si è verificata tra la fine del 2021 e il 2022. L’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia elettrica ha reso necessario un intervento dell’Unione Europea per proteggere i consumatori, le imprese e le famiglie, garantendo al contempo la stabilità economica degli Stati membri e dell’intera area euro.
Il regolamento ha previsto l’applicazione di un contributo di solidarietà temporaneo, limitato alle imprese e alle stabili organizzazioni che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività di estrazione, raffinazione del petrolio o fabbricazione di prodotti di cokeria. Tuttavia, è stata concessa agli Stati membri la facoltà di adottare misure equivalenti, purché queste condividano gli stessi obiettivi del contributo europeo, siano disciplinate da norme analoghe e producano entrate fiscali comparabili o superiori.
Le peculiarità della normativa italiana
Nel recepire la normativa europea, il legislatore italiano ha deciso di adottare una misura equivalente, ampliando però il perimetro dei soggetti sottoposti a tassazione.
Oltre alle imprese già individuate dal regolamento europeo, il contributo di solidarietà è stato esteso anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, ai distributori e rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, nonché a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi da altri Stati dell’Unione Europea.
Questa scelta ha sollevato dubbi sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione, in particolare in relazione ai principi che regolano l’imposizione fiscale diretta negli Stati membri e ai margini di attuazione lasciati dal regolamento europeo.
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 21/2025, ha dunque ritenuto necessario sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’interrogativo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea
La Consulta ha deciso di sospendere la valutazione sulla legittimità costituzionale della norma italiana, limitandosi, per il momento, a interrogare la Corte UE in ordina alla legittimità dell’ampliamento della platea dei soggetti passivi rispetto a quanto stabilito dal regolamento europeo.
Nel formulare il quesito pregiudiziale, la Corte italiana ha considerato diversi fattori rilevanti, tra cui la natura eccezionale della crisi energetica che ha giustificato l’intervento normativo, la competenza generale degli Stati membri in materia di imposizione fiscale diretta, le finalità perseguite dal regolamento e i margini di discrezionalità concessi agli Stati membri per la sua attuazione.
La risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sarà determinante per chiarire se la normativa italiana rispetta i principi comunitari e se il contributo di solidarietà temporaneo possa essere applicato nelle modalità definite dal legislatore nazionale.
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