Indennità di sede disagiata per le scuole di montagna: nuovi emendamenti in discussione alla Camera


In V Commissione della Camera dei Deputati sono stati presentati diversi emendamenti relativi all’indennità di sede disagiata per il personale scolastico nelle scuole di montagna. Le proposte, avanzate da Anief, Lega (7.26) e Forza Italia (7.24 e 7.28), mirano a destinare a questo personale alcune risorse. Per esattezza, le risorse derivanti dai risparmi sul credito d’imposta previsto (pari a 20 milioni di euro) per concedere un’indennità annuale di 2.000 euro ai docenti e al personale ATA che operano in contesti territoriali particolarmente difficili.

Emendamenti per il riconoscimento dell’indennità nelle scuole di montagna

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, già approvato dal Senato). Punta a garantire un supporto economico ai lavoratori scolastici che affrontano disagi significativi a causa dell’ubicazione delle sedi di servizio.

Secondo la proposta, i risparmi generati saranno destinati al MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa), permettendo la redistribuzione dell’indennità a tutto il personale scolastico. Questa misura ricalca quanto già applicato per il personale impiegato nelle piccole isole, dove un’indennità media annua di 1.000 euro è stata riconosciuta ai docenti e recentemente estesa anche al personale ATA tramite il CCNI MOF.

‘Misura necessaria’

Marcello Pacifico, presidente Anief, ha dichiarato: “Si tratta di una misura necessaria per riconoscere i disagi vissuti dal personale scolastico. Continueremo a chiedere al Governo risorse specifiche per includere questa indennità nel contratto collettivo nazionale, estendendola a tutti i lavoratori fuori sede, indipendentemente dalla tipologia di territorio”.

Gli emendamenti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle scuole di montagna, la quota delle risorse del credito di imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 non utilizzata dal personale scolastico nell’anno precedente confluisce, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed è assegnata al medesimo personale a titolo di indennità di sede disagiata con il decreto di cui al comma 9-bis. La quota di cui al primo periodo accertata è iscritta nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.;

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al comma 8-bis sono ripartite tra le scuole di montagna, in proporzione al numero degli studenti iscritti in dette scuole al momento dell’adozione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata al personale scolastico. Sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata a favore del personale scolastico assegnato alle scuole di montagna.

7.26. Comaroli, Barabotti, Frassini, Latini, Ottaviani.

Emendamento Fondo MOF

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche situate nelle comunità montane, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, risultante dal differenziale delle risorse del credito di imposta non utilizzate dal personale di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche di montagna, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata al personale delle scuole di montagna che non ha utilizzato il suddetto credito di imposta. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata a ciascun docente, educatore, personale amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato ad un plesso sito in una scuola di montagna.

7.28. Tassinari, D’Attis, Pella, Manes.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: a favore dei docenti aggiungere le seguenti: nonché del personale educativo e amministrativo.

7.24. Tassinari, D’Attis, Pella, Manes.



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