La Camera dei deputati, nella seduta del 20 febbraio 2025, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (A.C. 2245), già approvato dal Senato in data 13 febbraio 2025 (A.S. 1337).
Questo il contenuto della Legge Milleproroghe 2025.
L’articolo 1 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. Tra le principali misure si possono ricordare:
- la validità, a decorrere dal 2025, non superiore a tre anni e senza possibilità di proroga, delle facoltà assunzionali autorizzate con DPCM delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici (comma 1);
- la proroga dei termini concernenti la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2023-2024 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l’anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l’anno 2024 (commi 2-bis e 2-ter);
- la proroga al 30 aprile 2025 della disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.
- la modifica della disciplina restrittiva sulla possibilità di titolarità di incarichi pubblici per i soggetti già collocati in quiescenza. La novella concerne l’elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito (comma 10-septies).
L’articolo 2 riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli interventi si ricordano:
- la possibilità di rinnovo a richiesta fino al 4 marzo 2026 dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall’Ucraina, con possibilità di conversione in permessi per lavoro, per l’attività effettivamente svolta (commi 2 e 3);
- la proroga al 31 dicembre 2025 della validità di graduatorie approvate nel corso del 2023, di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (comma 4);
- l’estensione al 30 aprile 2025 della possibilità di usare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell’attività di servizio prestata (comma 5, lettera b));
- la riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2025 (articolo 2-bis).
L’articolo 3 reca la proroga di termini in materia economica e finanziaria. Possono essere qui richiamate le misure riguardanti:
- la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (IMU) da effettuarsi entro il 30 novembre 2025 (comma 1);
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all’Agenzia del demanio (comma 3);
- la proroga al 31 dicembre 2025 della disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza (comma 4, lettera a));
- la proroga al 31 marzo 2025 del termine per l’adozione e l’approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all’anno 2022 (comma 9);
- la posticipazione al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore (comma 10);
- la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025 (articolo 3-bis).
L’articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute. In particolare si ricordano:
- la proroga di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, della disciplina per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (comma 2-bis);
- la possibilità, anche per l’anno 2025, di conferire incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi, nonché di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento (comma 3);
- la proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale (comma 7, lettera a));
- la possibilità, per le Regioni e le Province autonome, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario (comma 11).
L’articolo 5 ha ad oggetto la proroga di termini in materia di istruzione e merito. Sono qui richiamate le seguenti misure:
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, stipulati nelle more dell’espletamento del concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo (commi 2 e 3);
- la proroga all’anno scolastico 2025-2026 della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa (comma 4-bis);
- l’estensione all’anno scolastico 2025/26 della possibilità di svolgere con modalità telematiche sincrone, fino al 50 per cento del loro totale, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente (comma 4-sexies);
- la proroga a dieci anni della validità degli esami sostenuti, senza necessità quindi di rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti (articolo 5-bis).
L’articolo 6 reca la proroga di termini in materia di cultura. Si ricordano, in particolare:
- l’estensione al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell’ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate (comma 1);
- la proroga per ciascuno degli anni 2028 e 2029 dello stanziamento di 2,7 milioni di euro al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole (comma 4-ter).
L’articolo 7 dispone in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra gli interventi si ricordano:
- il differimento al 30 aprile 2025 dei termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie (comma 3);
- proroga al 2025 della sospensione dell’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada (comma 4).
L’articolo 8 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale“) prevede per l’anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all’estero (comma 1), nonché la riassegnazione al bilancio del MAECI, anche per il 2025, dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.
L’articolo 9 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa. Possono essere qui richiamate le misure concernenti:
- la proroga fino al 31 dicembre 2025 della previsione, introdotta durante l’emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari (comma 2);
- la disciplina transitoria riguardante la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (commi 3 e 4).
L’articolo 10 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, si ricordano:
- la riduzione della durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 (commi 1 e 2);
- il differimento ulteriore fino al 1° gennaio 2026 dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia (comma 3);
- la proroga dell’operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025 (commi 4-6);
- la norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione (articolo 10-bis).
L’articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si richiamano, tra gli altri, i seguenti interventi:
- la proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l’obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui (comma 1);
- il differimento al 14 aprile 2025 del termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati (comma 2-bis).
L’articolo 12 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si ricordano, in particolare, le misure concernenti:
- l’estensione di un ulteriore anno del regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille (comma 1);
- la proroga, a decorrere dall’anno 2025, della corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare (comma 1-bis).
L’articolo 13 riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in italy. Possono essere richiamati gli interventi riguardanti:
- la proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali (comma 1);
- la proroga per altri due mandati della disciplina transitoria relativa alle giunte delle Camere di commercio che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse (comma 1-bis);
- la proroga al 1° ottobre 2025 del termine di decorrenza per applicare la misura che impone al produttore di informare, mediante specifica etichetta, dell’avvenuta riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato (comma 1-sexies).
L’articolo 14 ha ad oggetto la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo. Si ricordano:
- la proroga al 31 dicembre 2025 del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa (comma 1);
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (comma 2).
L’articolo 15 reca disposizioni riguardanti proroga di termini in materia di sport. Si richiamano:
- il rinvio al 31 dicembre 2027 del termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche (comma 1);
- la previsione che una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale sia destinata ad alimentare il Fondo per il professionismo negli sport femminili (comma 2-bis).
L’articolo 16 prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1). Per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell’ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP (comma 2).
L’articolo 17 dispone la proroga per un ulteriore biennio di tre misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, in particolare in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell’ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l’incasso del saldo del contributo.
L’articolo 17-bis prevede l’erogazione anche per l’anno 2025 del contributo – pari a due milioni – per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private.
L’articolo 18 proroga le misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica (comma 1); proroga, altresì, l’autorizzazione del citato personale a svolgere colloqui con detenuti.
L’articolo 19 reca disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura. Si ricordano, in particolare:
- l’estensione a regime dell’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa (comma 1);
- la posticipazione al 31 luglio 2025 dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri (comma 1-bis);
- la proroga del termine per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (comma 1-quater).
L’articolo 19-bis proroga al 31 dicembre 2025 alcuni interventi connessi alla tutela dell’ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti nell’ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura.
L’articolo 19-ter ha ad oggetto il tavolo tecnico per la verifica delle disposizioni in tema di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
L’articolo 19-quater reca disposizioni concernenti termini in materia di disabilità. Si richiamano i seguenti interventi:
- il differimento di termini relativi alla nuova disciplina delle persone con disabilità e l’ampliamento della fase temporale e dell’ambito territoriale di sperimentazione della disciplina medesima (commi 1 e 2);
- il differimento al 31 dicembre 2027 del termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità (comma 4).
All’articolo 20 è prevista la proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei profughi dall’Ucraina titolari del regime di protezione temporanea. L’articolo 20-bis interviene sul Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l’ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie.
L’articolo 21 abroga disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza. Si possono ricordare:
- l’abrogazione di talune disposizioni relative all’autocertificazione degli stranieri non cittadini dell’Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5/2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte (commi 1 e 2);
- l’abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, l’estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l’annullamento delle sanzioni (commi 4 e 5).
L’articolo 21-bis prevede che non si applichi per gli anni 2025 e 2026 il termine per il quale, in via generale, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
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