La gestione del disciplinare sui magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura è accusata da più parti di lassismo. Di qui la proposta del Governo di includere nella riforma sulla separazione delle carriere l’istituzione di una Alta Corte Disciplinare, sottraendo questa competenza al Csm. Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2024 del Procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato (24 gennaio 2025) sono forniti dati statistici con i quali è opportuno confrontarsi.
I numeri sui provvedimenti adottati nel 2024 confermano quanto già emergeva dalle statistiche dell’anno precedente. La «giustizia domestica» del Csm, contrariamente a quanto talora si dice, è particolarmente rigorosa. Delle 24 pronunzie di sanzioni, la maggioranza riguarda le tipologie di sanzioni più severe: Ammonimenti 0, Censura 10, Perdita di anzianità 8, Rimozioni 2. La sanzione massima, espulsione dall’ordine giudiziario, è stata pronunciata in due casi. Ma si devono aggiungere otto decisioni di «non doversi procedere» basate sulla cessata appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario: si tratta di dimissioni volontarie anticipate a seguito di apertura del procedimento disciplinare, quasi sempre a fronte di addebiti gravi. Questi 10 casi in totale (su circa 9.000 magistrati in servizio), uniti all’applicazione prevalente delle sanzioni più gravi attestano il rigore del sistema disciplinare del Csm. Si devono aggiungere poi 4 casi di sospensione dalle funzioni, misura cautelare applicata per gli addebiti più gravi e che, ferma restando la presunzione di innocenza che potrebbe portare nel giudizio di merito anche al proscioglimento, in molti casi si conclude con l’applicazione delle sanzioni più gravi. Naturalmente vi sono state anche pronunzie di assoluzione: una percentuale «fisiologica», a meno che per il giudice disciplinare debba valere il principio di accogliere tutte le richieste dell’accusa.
La iniziativa per il procedimento disciplinare è attribuita al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Cassazione: le iniziative del Ministro, che pure dispone per le indagini dell’Ispettorato generale e che nelle sue frequenti esternazioni addita le «malefatte» dei magistrati, sono state nel 2024 il 33.8%, un terzo del totale. Il Ministro smentisce sé stesso.
Alle particolari garanzie di cui godono i magistrati deve corrispondere il livello professionale ed etico più elevato, ma non vi è dubbio che la giustizia disciplinare del Csm produce un rigore nemmeno lontanamente paragonabile a quello di altre giurisdizioni disciplinari. La dizione «giurisdizione domestica», spesso usata con accento polemico, è in realtà caratteristica tipica dei sistemi disciplinari. Le norme disciplinari sono stabilite di regola per legge, ma si ritiene che la applicazione ai casi specifici debba essere attribuita ad una istanza dello stesso corpo, che da un lato conosce le dinamiche concrete di quell’organismo e dall’altro ha interesse a tutelare l’elevato livello professionale ed etico del corpo.
La Costituzione, innovando sulla tradizione che prevedeva come «giudici disciplinari» istanze della stessa magistratura (Corte di Appello, Corte di Cassazione), attribuendo tale funzione al Csm, composto non solo da magistrati, ma anche da laici, ha attenuato il carattere di giustizia domestica.
Nella riforma costituzionale recentemente approvata alla Camera in prima lettura la funzione disciplinare viene attribuita alla neo istituita Alta Corte disciplinare, che non è più prevista, come era stato in passato proposto da diverse parti, per tutte le magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, ma solo per la magistratura ordinaria. È introdotto un giudizio di appello dinanzi alla stessa Alta Corte, in diversa composizione; non si prevede il ricorso per cassazione, che peraltro è imposto dalla Costituzione come garanzia in ogni procedimento giurisdizionale e tale è anche quello disciplinare. Ove si reintroducesse, come ineluttabile, con legge ordinaria il ricorso per cassazione (oggi previsto dinanzi alle Sezioni Unite civili) in caso di annullamento con rinvio sarebbe ben difficile comporre un terzo collegio dell’Alta Corte, dovendosi escludere i componenti che hanno composto il collegio di primo grado e quello di appello. La previsione di un giudizio di appello produrrà certamente tempi più lunghi per la definizione dei casi e la mancata considerazione dell’ineluttabile giudizio di legittimità potrebbe portare in taluni casi alla paralisi. Il tutto all’insegna del maggior rigore!
24 febbraio 2025
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