Nuove FAQ del MIMIT per il Piano Transizione 5.0

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Microcredito

per le aziende

 


Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata delle FAQ con nuovi e importanti chiarimenti sul Piano Transizione 5.0 ala luce delle importanti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto Milleproroghe.

Vengono fornite importanti indicazioni su procedure semplificate, requisiti di risparmio energetico, cumulabilità degli incentivi e altre tematiche fondamentali per le aziende che intendono investire in innovazione e sostenibilità. Più nel dettaglio sono stati inseriti:

  • il nuovo capitolo sulla “Procedura semplificata” (comma 9-bis dell’art. 38), con quattro nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione previste dalla Legge di Bilancio 2025.
  • un nuova FAQ n. 2.17, che fornisce indicazioni sulla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio.
  • un nuova FAQ n. 2.18, relativa alla validità degli attestati di conformità e delle perizie asseverate già rilasciati per il Piano Transizione 4.0.
  • una nuova FAQ n. 4.18, che specifica i criteri per verificare il rispetto dei requisiti di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica.

E’ stata integralmente revisionata la sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con aggiornamenti in linea con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Una modifica riguarda anche la FAQ n. 10.1, che aggiorna l’interpretazione dell’eccezione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività produttive con un alto rilascio di sostanze inquinanti classificate come rifiuti speciali pericolosi.

Di seguito riportiamo le nuove FAQ. Qui puoi scaricare il PDF con tutte le FAQ su Transizione 5.0 aggiornato al 21 febbraio  2025.

Per ulteriori approfondimenti, leggi il nostro approfondimento sul Piano Transizione 5.0.

Contratti con riserva di proprietà

La FAQ 2.17 riguarda il caso di un’azienda che acquista un bene attraverso un contratto di vendita con patto di riservato dominio (ossia un contratto in cui la proprietà del bene viene trasferita solo dopo il pagamento completo) con una durata superiore ai 5 anni, la possibilità di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0” dipende dalle regole fiscali generali.

In base all’articolo 109 del TUIR, il momento in cui l’investimento si considera effettuato – e quindi rilevante per ottenere l’agevolazione – non è legato alla durata del contratto, ma alla data di consegna o spedizione del bene, oppure, se successiva, alla data in cui si verifica effettivamente il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale. Tuttavia, le clausole di riserva della proprietà (ossia il fatto che il venditore mantenga la proprietà fino al pagamento completo) non incidono sulla determinazione del momento di acquisto ai fini del credito d’imposta. Questa interpretazione è in linea con i chiarimenti già forniti per il Piano Transizione 4.0 nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2016 e n. 4/E del 2017.

Validità delle attestazioni per il 5.0

La FAQ n. 2.18 chiarisce che se un’azienda possiede un’attestazione di conformità, una perizia asseverata o una dichiarazione del legale rappresentante relativa a beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciata per usufruire del credito d’imposta Transizione 4.0, ma intende invece accedere al credito d’imposta Transizione 5.0, non è necessario ottenere una nuova attestazione. La verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, della loro inclusione negli elenchi degli allegati A e B e dell’interconnessione con il sistema aziendale o la rete di fornitura, già comprovata per il credito Transizione 4.0, resta valida anche per il credito Transizione 5.0, Tuttavia, rimane il divieto di cumulo tra le due agevolazioni, come stabilito dall’articolo 11, comma 2, del D.M. 24 luglio 2024.

Verifica del risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica

Nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, dove i beni agevolabili sono collocati presso aziende clienti esterne alla struttura del gestore, il risparmio energetico richiesto dal Piano Transizione 5.0 può essere calcolato secondo due approcci alternativi. Il primo prevede la valutazione dell’efficienza complessiva del parco macchine gestito dalla filiale o sede dell’azienda di distribuzione. Il secondo metodo, invece, misura l’efficienza energetica direttamente presso l’azienda cliente, limitandosi ai macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento. La scelta tra queste modalità è vincolante: il metodo utilizzato nella certificazione ex post deve corrispondere a quello adottato nella fase ex ante per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Procedura semplificata

La legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha apportato semplificazioni in merito all’ambito della semplificazione degli adempimenti per le imprese. Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese; particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

Tuttavia, la disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2025, mantiene l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, ma semplifica il processo consentendo ai certificatori di basare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente. Tra queste rientrano regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili e altre evidenze riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, snellendo significativamente la procedura di valutazione per l’accesso al beneficio.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Quali requisiti deve soddisfare un nuovo bene strumentale per essere considerato in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe?

Un bene strumentale si considera in sostituzione se è in grado di svolgere processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene obsoleto, anche attraverso tecnologie più avanzate. Non sono richiesti requisiti specifici su dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche. Ad esempio, rientrano in questa categoria la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi o l’adozione di un macchinario con un’area di lavoro maggiore e non è necessaria la rottamazione del bene obsoleto per accedere al beneficio.

Come possono le imprese dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica secondo norme di settore o prassi?

L’efficienza energetica può essere documentata tramite evidenze fornite dai costruttori o da soggetti competenti, basate su metodologie riconosciute a livello internazionale. Tra queste rientrano:

  • dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti la conformità del bene a standard come ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034, EN 50598 e regolamenti UE specifici;
  • report di prova realizzati dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
  • certificati di audit di organismi accreditati che confermano il rispetto degli standard più aggiornati di efficienza energetica.

Quale tipo di ammortamento è rilevante per verificare che un bene sostituito sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi?

Per accedere alla procedura semplificata prevista dal comma 9-bis, la verifica dell’ammortamento deve basarsi sulla vita utile del bene determinata secondo il criterio dell’ammortamento civilistico contabile.

La rivalutazione di un bene influisce sulla verifica dell’ammortamento richiesto dal comma 9-bis?

No, eventuali rivalutazioni contabili del bene non hanno alcun impatto sulla verifica della condizione di intero ammortamento richiesto per almeno 24 mesi.

Applicazione dell’eccezione per le attività che generano rifiuti speciali pericolosi: guida alle condizioni di ammissibilità

L’eccezione prevista all’interno della lettera d), comma 1, art. 5, del D.M. 24 luglio 2024 si applica a quelle attività che, durante il loro processo produttivo, generano una quantità elevata di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe compromettere l’ambiente. Per determinare se tale eccezione è applicabile, vengono previsti due gruppi di condizioni, relative rispettivamente al progetto di innovazione e al sito industriale in cui esso viene realizzato.

In primo luogo, la valutazione del principio DNSH del progetto inizia verificando se esso generi un aumento di rifiuti pericolosi; se la risposta è negativa, il progetto è considerato ammissibile. Al contrario, si passa a esaminare se tali rifiuti siano destinati a smaltimento tramite le categorie R1-R12 o D1-D12: se sì, il progetto resta ammissibile, altrimenti viene escluso. Per quanto riguarda il sito industriale, si verifica prima se la produzione di rifiuti pericolosi supera il 50% del totale destinato allo smaltimento: se la risposta è negativa, il progetto è ammissibile, se positiva, si procede con un’ulteriore valutazione. L’ultima condizione riguarda il superamento della soglia PRTR per più di due anni nella produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento: se sì, il progetto è escluso, altrimenti risulta ammissibile.



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